Art. 4.
(Riconoscimento giuridico).

      1. La famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è riconosciuta quale autonomo centro d'imputazione di diritti, doveri e prerogative, anche distinti da quelli dei suoi componenti.
      2. Lo Stato riconosce la famiglia quale formazione sociale necessaria alla propria esistenza, sopravvivenza e stabilità.
      3. Ai fini della presente legge, i diritti attribuiti alla famiglia si estendono agli ascendenti di primo grado e ai parenti in linea collaterale di secondo grado aventi stabile residenza presso la casa coniugale o presso dipendenze di essa.